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Il Regolamento Delegato (UE) 2024/1208, che aggiorna e integra la direttiva 2000/14/CE, introduce importanti novità riguardanti la misurazione del rumore delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto. In particolare, l'Allegato III della direttiva, che definisce i metodi di misurazione, è stato aggiornato con i riferimenti alle norme di prova attualmente in vigore, superando quelle obsolete.
Questo aggiornamento è fondamentale per garantire che le misurazioni del rumore siano accurate e coerenti con le più recenti norme tecniche, contribuendo a una migliore gestione dell'inquinamento acustico e a una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana.
La Direttiva 2000/14/CE armonizza le normative nazionali sulle emissioni acustiche ambientali per le macchine elencate negli articoli 12 e 13 dell'Allegato I.
Cosa include: Si applica alle macchine e attrezzature immesse sul mercato o messe in servizio come unità complete per il loro utilizzo previsto.
Cosa esclude: Gli accessori senza motore venduti separatamente sono esclusi, ad eccezione di alcuni casi specifici (es. martelli demolitori azionati a mano o idraulici).
Obblighi del Fabbricante
Livello di potenza sonora garantito: Gli Stati membri devono assicurare che macchine e attrezzature non siano commercializzate o messe in servizio senza una indicazione del livello di potenza sonora garantito, fornita dal fabbricante (o dal suo mandatario nell'UE).
Valutazione del rumore: I fabbricanti soggetti sia alla Direttiva 2000/14/CE che alla Direttiva Macchine (2006/42/CE) devono misurare le emissioni acustiche delle loro macchine e attrezzature utilizzando i metodi specificati nella 2000/14/CE.
Livelli ammissibili: L'articolo 12 della Direttiva 2000/14/CE definisce i livelli di potenza sonora ammissibili per tali macchine, tabella aggiornata in precedenza dalla Direttiva 2005/88/CE.
Necessità dell'aggiornamento (Reg. 2024/1208)
La Commissione ha evidenziato che i metodi di misurazione del rumore (Allegato III della Direttiva 2000/14/CE) non erano stati aggiornati dalla loro adozione nel 2000. Poiché i livelli di potenza sonora ammissibili di cui all'articolo 12 si basavano su questi vecchi metodi, l'introduzione di nuovi metodi di misurazione senza un adeguamento avrebbe potuto compromettere la comparabilità dei valori di rumore e influenzare la conformità delle macchine.
Per questo motivo, l'aggiornamento mira a garantire che i livelli di potenza sonora siano calcolati utilizzando metodi di misurazione comparabili e aggiornati al fine di mantenere l'armonizzazione e la conformità.
Aula, Videoconferenza
RSPP / ASPP, PROGETTISTI, INGEGNERI E PERITI, REDATTORI MANUALISTICA TECNICA, TECNICI COMPETENTI ACUSTICA
Euro
Per le aziende che iscrivono più partecipanti alla stessa edizione del corso è prevista la seguente scontistica rispetto al costo indicato a catalogo:
Sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione con superamento della prova finale valido per l'ottenimento dei relativi riconoscimenti, previa partecipazione al 100% della sessione formativa.
Per l'ottenimento dell'aggiornamento ENTECA è necessario essere regolarmente iscritti al registro Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.
Il materiale è progettato in modo da rappresentare un supporto operativo per il partecipante da utilizzare anche a seguito del corso, saranno infatti a disposizione dei partecipanti:
Attività professionale nel settore dell’acustica e del controllo del rumore, con particolare riferimento alla classificazione acustica comunale, ai piani di risanamento acustico, alla valutazione dei livelli di rumore, alla progettazione ed alla bonifica acustica in campo ambientale, civile ed industriale, alle valutazioni di impatto acustico ante operam e post operam, alla progettazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. Progettazione integrata degli edifici (acustica, energetica e sostenibilità energetico-ambientale), di analisi degli aspetti energetici in campo ambientale ed industriale, di studi relativi all’utilizzo di fonti rinnovabili, di certificazione energetico ambientale (protocollo ITACA) e di agenti fisici (vibrazioni, campi elettromagnetici, microclima e benessere termo igrometrico, ecc.).
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