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Cosa prevede il Decreto GSA per il mantenimento della qualifica di formatore antincendio?
Il Decreto 2 settembre 2021 stabilisce i criteri per la gestione dei luogi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Ai sensi dell’articolo 6 del cosiddetto Decreto GSA, vengono definiti i criteri per il mantenimento della qualifica di formatore in tali materie. Per continuare ad esercitare la professione, i docenti devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore (o dalla data di entrata in vigore del decreto GSA per i docenti già in possesso di esperienza nel settore).
Come si articola l'obbligo di aggiornamento nel quinquennio?
- I docenti abilitati all'erogazione dei moduli teorici e pratici dovranno frequentare almeno 16 ore di aggiornamento di cui almeno 4 ore riservata alla parte pratica
- i docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli teorici dovranno frequentare almeno 12 ore di parte teorica.
- i docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli pratici, invece, avranno l'obbligo di frequentare almeno 8 ore di aggiornamento di cui almeno 4 riservate alla parte pratica
È inoltre consentito l’utilizzo di metodologie di insegnamento innovative per l’attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, anche con modalità FAD (formazione a distanza) e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
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